Art. 33.
(Norme finali).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

          a) la legge 23 agosto 1993, n. 352, e successive modificazioni;

          b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376;

          c) il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;

          d) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1998.